giustizia Lo scorso 8 luglio 2016, la Prima Sezione del Tribunale Federale, con sede in Roma, riunita per valutare la sussistenza dei presupposti per la richiesta di emissione di provvedimenti nei confronti di un gruppo di arbitri, deferiti al Tribunale Federale dal Procuratore con provvedimento del 02.05.2016, ha depositato la propria decisione.

 

Nel procedimento in parola si costituiva, con memoria, il Comitato Regionale Calabriae, nelle udienze del 7 e 28 Giugno, venivano escussi alcuni dei soggetti deferiti e veniva anche ascoltato il Presidente Nazionale GUG, Roberto Petronilli (presente alla riunione tenutasi Cosenza il 12.02.2016, dove tutti i deferiti confermavano la presenza alle manifestazioni per i giorni seguenti).

A tutti veniva contestata la violazione dell’art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, dell’art. 12 del Regolamento Organico, dell’art. 6 dello Statuto Federale FIN e dell’art. 13 bis dello Statuto CONI.

La Prima Sezione del Tribunale Federale ha ritenuto fondata la contestazione del Procuratore Federale, precisando che le ammissioni di alcuni deferiti, corroborate dalla documentazione acquisita agli atti (e-mail di convocazione) confermano che I'assenza dei giudici di gare per le eliminatorie del 13 e 14 febbraio presso la piscina di Catanzaro Lido e per le partite di pallanuoto in programma, rappresenti un'astensione dall'arbitraggio da parte dei deferiti, per dare seguito ad una protesta condotta a seguito di una valutazione non positiva di due giudici del GUG Calabria, in occasione di una gara svoltasi in Liguria nel gennaio 2016 (fatto a cui sarebbero seguite le dimissioni del Presidente GUG Calabria).

Ai fini della determinazione della sanzione, le condotte degli incolpati sono state valutate in ragione del comportamento successivo alla realizzazione dell'illecito; nello specifico i tesserati Wanda Staine, Irene Cacia, Ettore Salerno e Francesco Serrago ammettevano il fatto ed assumendosene la responsabilità, si dissociavano dai loro colleghi per il comportamento tenuto ed a loro è stata comminata la sanzione dell’ammonizione con diffida. Ai tesserati Francesca Bosco, Francesco Barbera Giorgia Siciliano, Donatella Cristiano, Gianmarco Perrelli, Aldo Greco, FasilKedest, Maria Critelli, Sonia Mannarino, Chiara Mazza, Francesco Palmieri, Marco Papandrea, Alessia Primavera ed Elena Primavera che contestavano il provvedimento disciplinare, affermando di non essere mai stati convocati per le gare, è stata comminata la sanzione della squalifica da ogni attività federale per il periodo di mesi otto (8), a decorrere dalla notifica del provvedimento.

Il Tribunale ha, altresì, sottolineato che, l’astensione organizzata dalla direzione delle gare, oltre a rappresentare un illecito Disciplinare, ha comportato un rilevante danno per la Federazione Italiana Nuoto a seguito dei disagi patiti dai propri tesserati iscritti alle gare in questione, nonché dai loro accompagnatori e dal pubblico, ed a tal proposito, il CRC costituito nel procedimento quale terzo, si riserva ogni azione.

Decisione Prima Sezione Tribunale Federale

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