Rimane confermato che solo gli atleti  in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, potranno altresì partecipare alle sessioni di allenamento, a porte chiuse, nel pieno rispetto delle Linee guida per limitare il rischio di diffusione del contagio da covid-19 previste dalla FIN.

le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, indicato in oggetto, sono entrate in vigore il 4 dicembre e saranno efficaci fino al 15 gennaio 2021 compreso. Per quanto attiene gli aspetti di interesse per il settore sportivo, il testo del DPCM non presenta sostanziali differenze rispetto a quanto già stabilito con il precedente provvedimento del 3 novembre 2020, confermando quanto già ivi previsto per palestre e centri sportivi, per lo svolgimento dell’attività motoria e sportiva, per gli eventi sportivi, le competizioni di interesse nazionale e l'attività motoria delle persone con disabilità. Una delle modifiche di interesse per l’organizzazione sportiva riguarda la precisazione relativa allo svolgimento delle attività sportive federali contenuta all’art. 1, comma 10) lettera e) del citato DPCM del 3/12/2020 secondo la quale: “ sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva […]”.. Su tale specifico aspetto il 4 dicembre u.s. è stata diramata una nota a firma del Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano con la quale viene precisato che gli eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale evidenziati dagli Enti sportivi devono essere pubblicati sul sito istituzionale del CONI, come già definito nel precedente DPCM. E’altresì precisato che la partecipazione ai suddetti eventi e competizioni debba essere riservata agli atleti in possesso del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica regolamentata dal Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 e s.m. Ciò premesso, la Federazione Italiana Nuoto ha trasmesso al CONI il calendario delle attività ritenute di preminente interesse nazionale, quali le competizioni aventi natura di campionato italiano o gare equipollenti, ivi comprese le fasi e articolazioni regionali delle medesime attività riferite a qualificazioni a campionati nazionali e equipollenti e/o utili per l’inserimento a graduatorie federali e alla partecipazione all’attività internazionale. Alle suddette attività federali possono accedere esclusivamente gli atleti tesserati per le categorie per le quali è prevista l’obbligatorietà della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica e comunque agli atleti in possesso della citata certificazione. Ai fini della verifica di detto requisito le norme federali prevedono che gli atleti o le associazioni e società sportive di appartenenza siano tenuti a presentare -pena esclusione dalle competizioniagli organizzatori degli eventi, e comunque al Giudice Arbitro, la tessera federale attestante la validità del rapporto associativo dal quale discende per il sodalizio sportivo di appartenenza l’obbligo di acquisire e conservare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Relativamente ai tesserati del “settore propaganda”, nel rispetto del “nuovo” DPCM di cui all’oggetto, è fatto obbligo all’atleta interessato di essere in possesso della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, acquisita e conservata dalla associazione o società di appartenenza, e presentarne copia agli organizzatori dell’evento e comunque al Giudice Arbitro, pena l’esclusione dalla competizione. Rimane confermato che solo gli atleti in possesso del citato requisito, cioè il possesso della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, potranno altresì partecipare alle sessioni di allenamento, a porte chiuse, nel pieno rispetto delle Linee guida per limitare il rischio di diffusione del contagio da covid-19 previste dalla FIN. Rimangono non consentite negli impianti natatori le attività sportivo-didattiche di base, tra le quali l’Acquagym, il nuoto assistito e/o libero e la balneazione. Infine si segnala che per quanto riguarda l'ingresso sul territorio italiano di atleti, tecnici, accompagnatori e giudici di gara provenienti dall'estero per i quali è vietato l'ingresso in Italia o per i quali è prevista la quarantena, è d’obbligo effettuare il tampone (molecolare o antigenico) prima dell'ingresso in Italia nelle 72 ore precedenti e dovranno essere in possesso del certificato con esito negativo; solo a tale condizione potranno partecipare alle competizioni di loro interesse nel rispetto dei protocolli dell’autorità sanitaria competente, della Federazione Italiana Nuoto e dell'ente sportivo organizzatore.